La sQuola, con la Q maiuscola

La qualità totale della sCuola si riflette nel domani dei ragazzi

Costituzione italiana, art.33

Pubblicato da lasquola su martedì 25 maggio 2010

Fonte.

Art. 33.

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.


Da Buono Scuola a dote per la libertà di scelta: è pur sempre un finanziamento alla scuola privata,

Far rimanere il senso inalterato cambiando le parole, bisogna essere maestri nel farlo oppure ignoranti nella lingua italiana?


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Una Risposta to “Costituzione italiana, art.33”

  1. Maurizio detto

    bravi

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