La sQuola, con la Q maiuscola

La qualità totale della sCuola si riflette nel domani dei ragazzi

Archivio per la categoria ‘Diritto all’istruzione’

Libri di testo in adozione, MIUR e TAR.

Pubblicato da lasquola su martedì 29 marzo 2011

Libri di testo in adozione, MIUR e TAR.

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Depredati dal darwinismo sociale.

Pubblicato da lasquola su mercoledì 3 novembre 2010

Sulla falsariga del post INVALSI, darwinismo sociale, sembra che i gruppi socialmente più forti stiano per sopraffare gli altri: non perché geneticamente più forti e resistenti evolutivamente, bensì perché non esiste una contrapposizione caratterialmente capace di salvaguardarsi geneticamente. Che le prove INVALSI facciano parte del disegno globale di riduzione della spesa pubblica per il comparto Scuola è oramai conclamato. Il carrozzone statale è utile perché meramente grosso da non poter essere fermato, una volta in moto. Dunque, nessun intervento, da parte dei docenti che hanno fatto parte finora delle commissioni d’esame, nei contenuti degli esami di stato per le scuole, dalla licenza elementare alla maturità passando per la licenza media; quest’ultima appare quanto mai inutile a seguito dell’innalzamento dell’età della scuola dell’obbligo Leggi il seguito di questo post »

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INVALSI, darwinismo sociale?

Pubblicato da lasquola su domenica 31 ottobre 2010

valutazione scolastica

La valutazione non può che essere soggettiva!

Chi non si ricorda delle nuovissime prove INVALSI agli esami di licenza media? Ooops, Esami di Stato del Primo Ciclo.

Quale padre o madre con un figlio in terza media non ha partecipato con patema a questa innovazione?

Un notevole sforzo pubblicitario è stato dato a questo nuovo modo di valutare gli studenti di terza media; già, pubblicitario, perché si crede che Leggi il seguito di questo post »

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Esami a quiz e vite che si spengono.

Pubblicato da lasquola su martedì 17 agosto 2010

Dopo un anno scolastico con sole undici ore settimanali non si pensava affatto che si potesse essere chiamati come Commissario esterno negli esami di maturità, anche perché il conferimento si riferiva a una graduatoria di coda; la domanda -obbligatoria secondo la circolare ministeriale e il contratto di assunzione del personale docente bene in linea con le più elementari norme esistenti sui contratto del lavoro e normative associate, ma che reca sulla pagina iniziale del rapporto stampato a computer (già, l’informatizzazione della PA = immissione a mano dei dati trascritti dal personale su supporto cartace0) la frase «Ci congratuliamo per avere aderito…»- Leggi il seguito di questo post »

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Quale linguaggio per comunicare e capirsi.

Pubblicato da lasquola su mercoledì 4 agosto 2010

Fonte.

Comunicare con regole linguistiche differenti?

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Articolo in via di definizione.

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La lingua italiana, un’optional.

Pubblicato da lasquola su mercoledì 21 luglio 2010

Fonte.

Il blog di Focus – scoprire e capire il mondo (online)

È nato prima l’uovo o la gallina? Cosa dice la scienza…

mer lug 21 09:05

L’annosa questione su chi sia nato prima tra l’uovo e la gallina ha finalmente una risposta: l’ha trovata un gruppo di scienziati inglesi nel corso di una ricerca sui processi che portano alla cristallizazione del carbonato di calcio e alla formazione della parte rigida del guscio delle uova. Colin Freeman e i suoi colleghi delle Univesità di Warwick e Sheffield hanno scoperto che la proteina ovocledidina17 (OC-17) presente nelle ovaie delle galline è responsabile della trasformazione del carbonato di calcio in cristalli di calcite, la sostanza che compone la parte più dura del guscio.
Non solo, hanno anche scoperto che in assenza di questa proteina il guscio delle uova non si indurisce e quindi non può ospitare il pulcino.
Secondo gli scienziati di Sua Maestà, la gallina, o almeno questa sua proteina, sarebbe quindi nata prima Leggi il seguito di questo post »

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Poca istruzione, bassa cultura e…

Pubblicato da lasquola su sabato 10 luglio 2010

Nozioni essenziali.E’ inutile richiamarsi ad abilità e competenze se sono assenti le conoscenze, la materia prima risultato, secondo Siemens, della trasformazione di informazione attraverso una qualche forma di interazione umana atta a fornire un qualche significato. Senza le conoscenze, che agli studenti piace confondere con il termine “nozionismo”, ne derivano pensamenti, riforme, proposte, sperimentazioni “a capocchia”, messe in essere senza un filo logico. Un filo logico che non viene riannodato a ogni cambio di guardia dell’indirizzo politico governativo, bensì sapientemente spezzato per ripartire a “tabula rasa“.


Fonte.

…omissis… si pone l’accento in primo luogo sul periodo di tirocinio, che è stato potenziato nonostante la diminuzione di un anno del percorso; in secondo luogo, osserva che si evitano le ripetizioni delle Leggi il seguito di questo post »

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Il 4 che diventa 6.

Pubblicato da lasquola su martedì 22 giugno 2010

Poche considerazioni lampo.

Il voto di condotta, per nuovo regolamento, che deve rispecchiare l’andamento dei voti finali degli scrutini. Avrà un senso valutare nel tempo i ragazzi nello studio se i regolamenti sulla valutazione delle loro prestazioni cambiano ogni anno?

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Stop al valore legale del diploma e…

Pubblicato da lasquola su venerdì 28 maggio 2010

Fonte.

MATURITA’ / Il 60% degli studenti a rischio, alla fine potrebbero non farcela in 137mila

Ieri – 16.29

Niente maturità per chi non ha sei in tutte le materie. Il nuovo Regolamento per la valutazione varato lo scorso anno potrebbe portare a non ammettere agli esami il 60% dei candidati. E anche nell’ipotesi che uno studente su due con un’insufficienza riesca a recuperare, sarebbe una strage epocale, in grado di falcidiare 137mila ragazzi.

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Costituzione italiana, art.33

Pubblicato da lasquola su martedì 25 maggio 2010

Fonte.

Art. 33.

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

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Da docenti precari a docenti stagionali.

Pubblicato da lasquola su lunedì 24 maggio 2010

Fonte.

Percorso:ANSA.it > Politica > News

Scuola, Pdl: spostare inizio anno a 30 settembre

Presentato ddl al Senato, si tornerebbe agli anni Sessanta

23 maggio, 19:07

Scuola, Pdl propone di spostare inizio anno a 30 settembre


ROMA – Tornare a scuola il 30 settembre, e non più a inizio o metà mese come avviene ora: è questa la proposta contenuta in un disegno di legge del senatore Giorgio Rosario Costa (Pdl) che sicuramente farebbe piacere a studenti e famiglie, ma anche al mondo del turismo che vedrebbe così allungata la stagione estiva.

Un ritorno al passato, come negli anni Sessanta/Settanta, quando la scuola iniziava i Leggi il seguito di questo post »

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Riforma della squola: la confusione non viene solo dal MIUR.

Pubblicato da lasquola su giovedì 22 aprile 2010

Un breve sguardo a due articoli. Ecco il primo.


Fonte.

17 ottobre 2009

RIFORMA GELMINI DELLA SECONDARIA: TUTTO FERMO

…omissis…

In prima pagina nel numero di ieri Leggi il seguito di questo post »

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In aumento i 5 in condotta: ma quale linea dura!

Pubblicato da lasquola su domenica 28 febbraio 2010


Fonte.

Prosegue la “linea rigorosa” promossa dal dicastero già da tempo

Scuola, la linea dura è confermata: a metà anno pioggia di cinque in condotta.

ultimo aggiornamento: 28 febbraio, ore 14:39

Roma – (Adnkronos) – Il Miur diffonde i dati del primo quadrimestre: le insufficienze in condotta passano da 52.344 a 63.525. Aumentano i voti negativi nelle altre materie. Gelmini: “L’insufficienza non fa mai piacere ma serve serietà”.

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – Pioggia di 5 in condotta per gli studenti italiani negli scrutini di metà anno. Secondo i primi dati del ministero dell’Istruzione, infatti, sono ben 63.525 le insufficienze in condotta, contro le 52.344 dello scorso anno, mentre aumentano anche i voti negativi nelle altre Leggi il seguito di questo post »

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Gli studi non finiscono con l’esame di laurea.

Pubblicato da lasquola su martedì 2 febbraio 2010

Che gli studi finiscano con l’esame di laurea è un sogno di tutti; pochi, ma veramente pochi, pensano che l’esame di laurea dovrebbe costituire l’inizio di un nuovo percorso.

A intralciare l’evoluzione positiva di questo nuovo percorso professionale ci pensano coloro che siedono, chissà per quale Leggi il seguito di questo post »

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Un Ministero sempre più d’Istruzione.

Pubblicato da lasquola su venerdì 22 gennaio 2010

Una volta c’era lo Stato, e lo Stato era presso i cittadini, e lo Stato erano i cittadini…traduzione libera rivisitata del passo Gv 1: 1. Ove ci si deve dimenticare del versetto seguente, Gv 1: 14: E lo Stato si fece realtà e venne ad abitare in mezzo ai cittadini

Infatti, non è più così, lo si è visto nel post Io, professore fannullone; e tu, Stato?, ove si evince che lo Stato non Leggi il seguito di questo post »

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Quale altra verità si cela dietro il tetto del 30%?

Pubblicato da lasquola su lunedì 14 settembre 2009

Notizia Ansa Italia.

» 2009-09-14 12:42
Scuola: tetto 30% per stranieri
Ministro su proteste, minoranza confonde scuola con agone polito
(ANSA) – ROMA, 14 SET – Il ministero dell’Istruzione sta studiando gli aspetti tecnici per introdurre un limite del 30% di presenza di alunni stranieri in classe. Lo ha confermato il ministro Gelmini. ”Accade in alcune classi che la presenza degli immigrati sfiori il 100% – ha detto – non sono le condizioni adatte per favorire l’integrazione”. Sulle proteste di questi giorni ha commentato: ‘Una minoranza confonde la scuola con l’agone politico. Stigmatizzo chi piega la scuola agli interessi di parte’.

Dopo gli aspetti tecnici che hanno portato alla bella pensata delle tre ulteriori provincie, c’è un ampio margine per rabbrividire al solo pensiero di come il Ministero d’Istruzione metterà le mani sugli aspetti psico-pedagogici dell’integrazione; dopo il nulla di fatto Leggi il seguito di questo post »

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Scuola, Italia Paese Arlecchino.

Pubblicato da lasquola su giovedì 23 aprile 2009

Fonte.

Graduatorie ad esaurimento aa.ss. 2009/10 e 2010/11
La valutazione dei titoli.
Pagina 7 di 9.
E’ valutato in misura doppia il servizio prestato nelle scuole primarie pluriclassi dei comuni di montagna di cui alla legge 90/57, negli istituti penitenziari e nelle piccole isole dall’a.s. 2003/04 all’a.s. 2006/07 (Tabella Allegato 2, punto B3, lett. f/5).


E’ l’Italia dei balzelli. Nello scorso biennio era stato annullato, ora viene ripristinato. Come si è già avuto modo di osservare nel post Rifiutare un lavoro: una pazzia da curare estirpandola., poco ha a che fare la qualità dell’insegnamento con la sede disagiata; poco ha a che fare con i docenti meritevoli l’insegnare in una sede disagiata.
Sede disagiata? Lo sarà per alcune sicuramente, ma pensare che Apice, in provincia di Benevento, possa essere considerata una sede disagiata a soli 10 chilometri dal capoluogo è sicuramente un no no.

Non solo. Nel biennio 2007/2009 era previsto che in futuro  le graduatorie a esaurimento fossero protette dai trasferimenti interprovinciali, i cui docenti venivano fatti andare in coda e non a pettine, ma, comunque, i trasferimenti erano previsti esserci. Dal biennio 2009/2011 ciò è più possibile depennarsi da una provincia e andare in un’altra: la Costituzione è un’opzione? Pare di sì, poiché si rimane a vita, con queste disposizioni, nella graduatoria a esaurimento scelta nel biennio precedente, scelta senza poter presagire le nuovi condizioni; in effetti, si nega a un cittadino italiano di potersi muovere liberamente in tutto il territorio italiano.

Cambia Ministro dell’Istruzione, cambiano i regolamenti. Così come l’idiozia dei nuovi indirizzi di studio delle secondarie: la sostanza è immutata.

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Legge 244/07 art. 2, comma 416.

Pubblicato da lasquola su domenica 19 aprile 2009

La Finanziaria 2008 contiene anche norme per il reclutamento dei docenti.


Art. 2 Comma 416
Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarita` alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell’universita` e della ricerca ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento puo` essere comunque adottato, e` definita la disciplina dei requisiti e delle modalita` della formazione iniziale e dell’attivita` procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. E ` comunque fatta salva la validita` delle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.


La qualità della scuola passa attraverso l’istituzione dei concorsi ordinari? Che cosa si attesta in un concorso ordinario: la conoscenza della materia di studio da parte del candidato docente al tempo del concorso e null’altro; niente, dunque, sulle discipline psicologiche e pedagogiche  e didattiche disciplinari, ma il docente fulcro della preparazione degli allievi quando devono essere gli allievi i protagonisti del loro apprendimento.

L’unica nota positiva è di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato. Il numero di docenti precari è così alto che occorre fare una sanatoria, associando i docenti precari a personale in forze agli istituti scolastici, creando le classi secondo il numero dei docenti disponibili (di fatto, uguagliando organici di diritto e organici di fatto) applicando in tal modo i percorsi educativi personalizzati secondo le esigenze di ogni allievo. Beneficio ne avrà, conseguentemente, anche l’abbandono scolastico.


409. A decorrere dall’esercizio finanziario 2008 e` autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per le spese di funzionamento nonche´ per le attivita` istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attivita` culturali con il compito di promuovere e di realizzare campagne di promozione della lettura, di organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e all’estero per la diffusione del libro italiano, di sostenere le attivita` di diffusione del libro e della
lettura promosse da altri soggetti pubblici e privati, nonche´ di assicurare il coordinamento delle attivita` delle altre istituzioni statali operanti in materia e di istituire l’Osservatorio del libro e della lettura. Il Centro collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con i soggetti privati che operano
in tutta la filiera del libro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita` culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalita` organizzative e di funzionamento del Centro.
410. All’onere derivante dall’attuazione del comma 409, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.
411. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi:
a) a partire dall’anno scolastico 2008/2009, per l’istruzione liceale, l’attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, e` subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;
b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell’istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui
sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;
c) il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e` sostituito dal seguente: «Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 1998»;
d) l’assorbimento del personale di cui all’articolo 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e` completato entro il termine dell’anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale e` attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno,
cui e` obbligatorio partecipare.
412. Le economie di spesa di cui all’articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguire ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonche´ quelle derivanti dagli interventi di cui al comma 411, lettere a), b), c) e d), sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l’anno 2008, euro 897 milioni per l’anno 2009, euro 1.218 milioni per l’anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall’anno 2011.
Al fine di garantire l’effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 411, lettere da a) a d), si applica la procedura prevista dall’articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
413. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, non puo` superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica
istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, definisce modalita` e criteri per il conseguimento dell’obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalita` devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune
compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale
di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.
414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno e` progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell’anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell’anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all’articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: «nonche´ la possibilita`» fino a: «particolarmente gravi,», fermo restando il rispetto dei principi sull’integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono
abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 413 e dal presente comma.
415. All’articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20.000 unita`» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 unita`».
416. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento
dei docenti, anche al fine di assicurare regolarita` alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell’universita` e della ricerca ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento puo` essere comunque adottato,
e` definita la disciplina dei requisiti e delle modalita` della formazione iniziale e dell’attivita` procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime
autorizzatorio delle assunzioni. E ` comunque fatta salva la validita` delle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l’articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.
417. Con atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato entro il 31 marzo 2008, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti finalita`, criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare la qualita` del servizio
di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali, individuati nel medesimo atto di indirizzo.
418. L’atto di indirizzo di cui al comma 417 contiene riferimenti relativi a:
a) tipologie degli interventi possibili per attuare il miglioramento della programmazione dell’offerta formativa, della distribuzione territoriale della rete scolastica, dell’organizzazione del servizio delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi infrastrutturali e quelli relativi
alla formazione e alla organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 1998;
b) modalita` con cui realizzare il coordinamento con le regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche competenti per i suddetti interventi;
c) obiettivi di miglioramento della qualita` del servizio e di maggiore efficienza in termini di rapporto insegnanti-studenti;
d) elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni demografiche e alla popolazione scolastica effettiva, necessari per predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli interventi di cui sopra;
e) modalita` di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della quantificazione delle relative economie di spesa tenendo conto della dinamica effettiva della popolazione scolastica;
f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano disponibili grazie all’aumento complessivo dell’efficienza del servizio di istruzione nell’ambito territoriale di riferimento;
g) modalita` con cui realizzare una valutazione dell’effetto degli interventi e base informativa
necessaria a tale valutazione.
419. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 417, opera un organismo paritetico di coordinamento costituito da rappresentanti regionali e provinciali dell’Amministrazione della pubblica istruzione, delle regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche statali, con il compito di:
a) predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla base degli elementi informativi
previsti dall’atto di indirizzo di cui al comma 417, definisca in termini qualitativi e quantitativi gli obiettivi da raggiungere;
b) supportare le azioni necessarie all’attuazione del piano di cui alla lettera a), nonche proporre gli opportuni adeguamenti annuali al piano triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle previsioni, previa ricognizione degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi.
420. Le proposte avanzate dall’organismo paritetico di coordinamento sono adottate, con propri provvedimenti, dalle amministrazioni competenti. L’organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
421. I piani di cui al comma 419 sono adottati fermo restando, per la parte di competenza, quanto disposto dall’articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
422. L’ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui al comma 419, ne riferisce all’organismo paritetico di coordinamento e predispone una relazione contenente tutti gli elementi necessari da inviare al Ministero della pubblica istruzione al fine di effettuare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, la verifica delle economie aggiuntive effettivamente conseguite, per la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
423. Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma 422 confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate alle istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli della qualita` del settore della pubblica istruzione.
424. Entro la fine dell’anno scolastico 2010/2011, sulla base del monitoraggio condotto ai sensi del comma 422 e della valutazione degli effetti di tale sperimentazione di cui al comma 418, lettera g), il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un atto di indirizzo finalizzato all’estensione all’intero territorio nazionale del modello organizzativo adottato negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 417, tenendo conto degli elementi emersi dalla sperimentazione.
425. Al fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse afferenti il settore dell’istruzione, per gli interventi a carico del fondo di cui al comma 423 puo` trovare applicazione l’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
426. Allo scopo di contribuire all’equilibrio finanziario degli enti locali, e` istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo per il concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e per il personale di ruolo dei licei linguistici ricadenti sui bilanci dei comuni e delle province. La dotazione del fondo e` stabilita in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
427. Nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall’anno 2008, un importo fino ad un massimo del 15 per cento della predetta autorizzazione di spesa e` finalizzato: ai servizi istituzionali e generali dell’Amministrazione della pubblica istruzione; all’attivita` di ricerca e innovazione con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale; alla promozione della cooperazione
in materia culturale dell’Italia nell’Europa e nel mondo.

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Convocazioni delle supplenze nelle scuole.

Pubblicato da lasquola su sabato 18 aprile 2009

La riduzione degli sprechi nel comparto istruzione (quello formazione è pressoché inesistente) non è andato tutto nella giusta direzione.

A fronte dell’esiguo ammontare dei finanziamenti, i dirigenti scolastici hanno smesso di nominare supplenti, impiegando il personale docente già in forze: se va bene, altrimenti impiega bidelli e altro personale scolastico almeno con la speranza di tenere buoni gli studenti . In questo modo, l’offerta d’istruzione ai ragazzi, che rappresentano l’investimento per il futuro, cala di qualità.

Ma.

C’è un ma! Regole retrograde a cui nemmeno la legge per l’autonomia scolastica ha messo mano (c’è poca da fare, è improbabile che un impiegato del Ministero seduto al tavolo possa aver chiaro della situazione scolastica reale…): fior fiore di soldi che si spendono per inviare telegrammi o fonogrammi.

Intanto, ovviamente, i supplenti stanno attenti alle fregature ovviando alla chiamata per telefono, sia sul numero di telefono fisso a casa, per cui non si può uscire per non perdere l’eventuale telefonata, sia sul telefonino, per non sentirsi dire <<…l’utente non è raggiungibile…>>, <<…abbiamo provveduto a chiamare un altro supplente…>>.

E’ ora di aggiornarsi. Perché non introdurre la chiamata via SMS? Obbligando nel contempo la Scuola a tenere traccia degli SMS inviati, facendo uso del messaggio di ritorno che ci riviene recapitato nel momento in cui l’utente, che ha ricevuto l’SMS, ha letto effettivamente il messaggio che la Scuola gli ha inviato.

Quest’anno nessuna supplenza pur essendo nella graduatoria a esaurimento; il dubbio rimane: con la nuova domanda di aggiornamento metterò come primo metodo di chiamata l’invio del telegramma, che è più sicuro, visto che esiste la traccia dell’effettivo invio del telegramma e della ricevuta di effettivo ricevimento. Vecchi metodi, magari dispendiosi -almeno fintanto che esisteranno i precari e il bisogno di supplenti e le graduatorie- ma sicuri. Il telefono, a fronte di possibili giochi per favorire i supplenti conosciuti, è un alibi per tutti quei dirigenti che non hanno a cuore la qualità della Scuola.

Il Solito Impiegato del Ministero ha voluto innovare, introducendo la modalità di essere chiamati via e-mail; non conoscendo appieno il viaggio di una e-mail, ha pensato che l’e-mail fosse di ricevimento immediato; che fosse sicura nel contenuto, ignorando che passa attraverso molti server di posta. E in ultimo: ci si figuri, a fronte di tutti gli avvisi a non passare ore davanti al pc collegato su internet, a stare tutto il giorno a sperare di ricevere l’e-mail per la chiamata alle supplenze.

La chiamata via telegramma. La soluzione cartacea è più sicura e incontrovertibile, ovviamente se il postino arriva per tempo…e non vi lascia invece un fogliettino con l’invito a recarsi presso l’Ufficio Postale…

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Magra figura come difensori dei diritti umani.

Pubblicato da lasquola su martedì 24 marzo 2009

Fonte.

» 2009-03-20 18:09
Scuola: 2010, tetto alunni stranieri
Gelmini: prima un anno di sperimentazione
(ANSA) – ROMA, 20 MAR – L’anno scolastico 2009-2010 sara’ quello della sperimentazione per il tetto del 30% di alunni stranieri nelle classi. La norma entrera’ in vigore dall’anno successivo. Lo precisa il ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini, ricordando che sono state stanziate risorse perche’ ‘i ragazzi stranieri in difficolta’ con l’italiano siano seguiti personalmente’. Per Maria Pia Garavaglia (Pd) ‘e’ un criterio come un altro, ma l’indicazione va affidata ai dirigenti scolastici’.

Quale senso dare alla proposta di sperimentazione se dall’anno seguente la proposta entrerà comunque in vigore? Come si può arguire che la sperimentazione darà i frutti desiderati addirittura prima che parta?

A proposito del suggerimento ma l’indicazione va affidata ai dirigenti scolastici: è proprio quello che ha già annunciato lo stesso Ministro d’Istruzione; infatti, si legge nella notizia Adnkronos “abbiamo chiesto ai dirigenti scolastici, già dal prossimo anno, di organizzare al meglio l’offerta formativa”:


Fonte.

Gelmini: ”Tetto del 30% per studenti stranieri necessario all’integrazione”

Il ministro dell’Istruzione: “L’esperienza dimostra che non basta inserire alunni immigrati nelle classi, occorre organizzare al meglio l’offerta formativa”. E sull’università: ”Disponibili al confronto con il Pd”. Prende a pugni la maestra ma il preside lo perdona: ”Non è un bullo”
ultimo aggiornamento: 24 marzo, ore 12:45

Roma, 24 mar. – (Adnkronos) – “Abbiamo pensato ad una quota del 30% di studenti stranieri proprio perché la scuola è chiamata sempre di più ad assolvere la sua funzione di integrazione“. Lo ha ribadito il ministro dell’Istruzione, Mariastella Gelmini, stamattina a ‘Panorama del giorno’ di Maurizio Belpietro, sottolineando che “occorre in alcuni casi dosare la presenza di studenti immigrati con quella degli studenti italiani” e che la preponderante presenza di studenti stranieri in un istituto “non è la condizione per una vera integrazione”, quindi “abbiamo chiesto ai dirigenti scolastici, già dal prossimo anno, di organizzare al meglio l’offerta formativa”, che comprenderà anche specifici corsi di italiano per gli studenti stranieri.


La quota del 30% di alunni stranieri. Se si prende come riferimento la dichiarazione dei diritti umani, all’articolo 26 si legge:


Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria. L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.


Se ogni individuo ha diritto all’istruzione, non ci potrà essere nessun tetto al numero di individui che decidano affacciarsi all’istruzione. Se la Dichiarazione dei diritti umani è definita essere Universale, tutti i Paesi dovranno rispettarla: a maggior ragione coloro che si sono presi l’onere di esserne facilitatori per il suo rispetto e applicazione concreta. L’Italia è risaputa essere molto attiva in questo ambito; una nota del Ministero degli Affari Esteri recita così:


Il Consiglio dei Diritti Umani, con sede a Ginevra, è stato istituito dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 marzo 2006, con l’adozione della Risoluzione 60/251. Il nostro Paese ha salutato con grande favore la creazione del nuovo organo delle Nazioni Unite. L’Italia, che è stata presente quasi ininterrottamente nella Commissione Diritti Umani sin dal 1957, ha quindi deciso di presentare la propria candidatura al Consiglio dei Diritti Umani per il triennio 2007-2010 offrendo cosi’ il proprio contributo all’ambiziosa e importante operazione rappresentata dall’istituzione e dal funzionamento dell’organismo onusiano. Il nostro Paese, che concorreva insieme ai Paesi bassi e alla Danimarca per i due seggi a disposizione del gruppo occidentale, e’ stato eletto il17 maggio del 2007. insieme ai Paesi Bassi. L’Italia intende quindi proseguire nella propria azione internazionale e interna di tutela e promozione dei diritti umani. Tra i principali argomenti di interesse per il nostro Paese figurano: la promozione della democrazia e dello stato di diritto, l’impegno per l’abolizione della pena di morte nel mondo, la protezione dei diritti dei bambini e delle donne contro fenomeni di violenza e discriminazione, il contrasto a razzismo e xenofobia. L’Italia è il sesto contributore al bilancio ordinario e a quello del peacekeeping dell’ONU e, sul piano dei contributi volontari, assicura un significativo sostegno finanziario agli organismi delle Nazioni Unite.


A demolire l’interpretazione sommaria e facilona del 30%, riassunta nella frase “occorre in alcuni casi dosare la presenza di studenti immigrati con quella degli studenti italiani”, per motivare scelte che poco hanno a che fare con l’accesso all’istruzione da parte di tutti -adulti compresi-, ci pensa l’utimo articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani


Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.


a fugare ogni interpretazione atta a limitare l’applicazione di diritti umani. Limitare al 30% la percentuale di stranieri è un’attività volta alla distruzione dell’articolo 26 di detta Dichiarzione, non garantendo a ogni individuo come tale, quindi sia esso rosso o nero o giallo o bianco o in difficoltà economiche o altro che lo possa rendere diverso da altri a causa di alcuni suoi diritti non rispettati, l’accesso incondizionato all’istruzione offerta nel nostro Paese.

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani non parla solo di pena di morte, violenze su minori, violenze sulle donne; tiene in debita considerazione anche il diritto all’istruzione da parte di ogni individuo!

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