Una sbirciatina sul sito web del Senato della Repubblica e si può leggere quanto segue:
Emendamenti di Commissione relativi al DDL n.1724
17.8
MARIAPIA GARAVAGLIA, RUSCONI, MERCATALI, LEGNINI, BASTICO, CERUTI, VITTORIA FRANCO, MARCUCCI, ANNA MARIA SERAFINI, VERONESI, VITA
Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:
«25-bis. Dal 1º settembre 2009, al personale della scuola che nell’anno scolastico 2008/2009 ha prestato servizio con incarico a tempo determinato, per un periodo non inferiore a 180 giorni e non riassunto, spetta l’indennità di disoccupazione. Le percentuali di commisurazione alla retribuzione e la durata dei trattamenti di disoccupazione previsti dall’articolo 1, commi 25 e 26, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono fissate nella misura del 60 per cento per i primi 12 mesi e nella misura del 50 per cento per ulteriori 12 mesi. L’indennità di disoccupazione è sospesa per i periodi in cui gli interessati prestano servizio con contratto a tempo determinato. L’indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.
25-ter. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 25-bis, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, mediante l’incremento uniforme delle aliquote di base dell’imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell’articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009».
La volontà di arginare la crisi nel comparto docente è notevole, ma si traduce, alla fine, in misure discriminatorie anche da coloro che cavalcano le ondate di proteste dei docenti precari, in riferimento al diverso indirizzo politico. Insomma, si viene ritenuti docenti o prof. o insegnanti solo se si è prestato servizio con incarico annuale (letto il post La roulette dei posti disponibili, non si sa se si deba intendere O.D. -supplenza fino al 31 agosto- oppure O.F. -supplenza fino al 30 giugno- mentre gli altri sono banalmente supplenti: ma non si dice ugualmente supplenti annuali?
La proposta, registrata tra gli emendamenti al DDL 1274, ricalca perfettamente le misure anticrisi varate nel 2008, misure che Leggi il seguito di questo post »