La sQuola, con la Q maiuscola

La qualità totale della sCuola si riflette nel domani dei ragazzi

Archivio per la categoria ‘Sedi scolastiche disagiate’

Scuole di montagna, l’apprendimento non ci guadagna.

Pubblicato da lasquola su mercoledì 22 luglio 2009

A disquisire sull’attribuzione del punteggio scalda-cattedra, a mò di quello scalda-banco che si dice allo studente che non studia, per la stesura delle graduatorie GE e GI ci pensa ancora una volta la cattiva gestione da parte del MIUR del personale docente precario, cattiva gestione che facilita ricorsi su ricorsi e l’instabilità di parte del personale docente, quel personale docente che pensa poco a continuare a formarsi/aggiornarsi, dopo l’esperienza universitaria e le varie abilitazioni che servono (sigh!) per insegnare, mentre è dedito ad accumulare punti, checché succeda all’apprendimento degli studenti.

Nella legge 4 giugno 2004, n. 143 si ponga attenzione alla frase riportata in colore verde.


Legge 4 giugno 2004, n. 143

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2004

Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

Legge di conversione

Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004-2005, Leggi il seguito di questo post »

Pubblicato in: assegnazione provvisoria, Biennio 2009/2011, docenti precari, domanda di assegnazione provvisoria, graduatorie d'istituto I fascia, graduatorie d'istituto III fascia, Graduatorie esaurimento, Graduatorie personale docente, legge 137/2008, legge 143/2004, Ministero d'Istruzione, ministero istruzione, MIUR, riforma della scuola, Scuola pubblica, sedi disagiate, Sedi scolastiche disagiate, supplenze | 2 Commenti »

I concorsi in università: materia urgente.

Pubblicato da lasquola su lunedì 10 novembre 2008

Fonte.

» 2008-11-10 23:23
Universita’: Napolitano firma dl
Adesso sara’ pubblicato su Gazzetta Ufficiale
(ANSA) – ROMA, 10 NOV – Il decreto legge ‘tecnico’ sull’Universita’ e’ stato firmato in serata dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Il decreto legge era stato inviato da Palazzo Chigi al Quirinale nel pomeriggio.Ora sara’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.In particolare, il decreto interviene sui concorsi per professori e ricercatori.Sono 1.800 per 3.700 idoneita’ da professore e 320 posti da ricercatore.I concorsi, ha assicurato il ministro Gelmini, non saranno posticipati di molto.

Penna a sfera o stilografica?

Ad ogni modo, per completezza segue il testo.


Legislatura 16º – Disegno di legge N. 1197

Decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2008.

Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità ed urgenza di dettare norme che dispongono una distribuzione delle risorse stanziate per l’anno 2008 per la qualità del sistema universitario, tenendo conto dei risultati dei processi formativi e delle attività di ricerca scientifica, nonché della efficacia ed efficienza delle sedi didattiche;
Ritenuta la necessità ed urgenza di disciplinare, in attesa del riordino organico dei criteri di reclutamento dei professori universitari, le procedure relative ai concorsi di imminente espletamento, secondo criteri di trasparenza, imparzialità e di valorizzazione del merito;
Ritenuta la necessità ed urgenza di assicurare immediate risorse aggiuntive per garantire l’esercizio del diritto allo studio, in attuazione dell’articolo 34 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca)

1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascuno anno, hanno superato il limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all’indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all’assunzione di personale.

2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui all’articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il primo periodo del comma 13, dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all’assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per una quota non superiore al 10 per cento all’assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all’articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.».
Conseguentemente, l’autorizzazione legislativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è integrata di euro 24 milioni per l’anno 2009, di euro 71 milioni per l’anno 2010, di euro 118 milioni per l’anno 2011 ed euro 141 milioni a decorrere dall’anno 2012.
4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L’elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all’università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.
5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all’articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e all’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L’elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all’università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.
6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.
8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresì, alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi di effetto le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.
9. All’articolo 74, comma 1, lettera
c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,».

Articolo 2.

(Misure per la qualità del sistema universitario)

1. A decorrere dall’anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l’incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all’articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione:

a) la qualità dell’offerta formativa e i risultati dei processi formativi;

b) la qualità della ricerca scientifica;
c) la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle sedi didattiche.

2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 dicembre 2008, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

Articolo 3.

(Disposizioni per il diritto allo studio universitario
dei capaci e dei meritevoli)

1. Al fine di favorire la mobilità degli studenti garantendo l’esercizio del diritto allo studio, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di 65 milioni di euro per l’anno 2009.

2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrativo di cui all’articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è incrementato per l’anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.
3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito del programma di competenza dello stesso Ministero.

Articolo 4.

(Norma di copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l’anno 2009, a 71 milioni di euro per l’anno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell’elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell’articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle connesse all’istruzione ed all’università.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 2008.

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Rifiutare un lavoro: una pazzia da curare estirpandola.

Pubblicato da lasquola su domenica 21 settembre 2008

Fonte.

» 2008-09-21 11:10
Scuola: a Como 9 maestre in prima
A Marettimo (Trapani) nessun maestro, bimbi in barca a Favignana
Notizia Ansa

Notizia Ansa

(ANSA) – COMO, 21 SET – In una classe di prima elementare di Albate (Como), si alterneranno nove maestre; a Marettimo (Trapani) nessuno ha accettato la cattedra. Il caso di Como e’ stato segnalato al Provveditorato e la preside e’ stata convocata dal provveditore per spiegare l’organizzazione delle lezioni nell’istituto. A Marettino, isola delle Egadi, i genitori protestano perche’ non sono stati trovati due insegnanti disposti ad accettare la cattedra. Domani manderanno i figli a scuola nella vicina Favignana.

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La paura della gavetta è una prerogativa di tutti quando sono alle prese con l’inizio di una attività: sembra, purtroppo, una costante dei giovani dei giorni nostri.
Ho già parlato dei docenti che non vengono impiegati per il lavoro che a loro compete e che il Dirigente Scolastico, invece, non sapendo che cosa altro fare pone con ben 18 ore a disposizione! Perché non 24, allora, preso atto che sono le ore totali previste a contratto? L’utilizzo coscienzioso di personale docente e tecnico migliora la sQuola, certo non toglie la Q maiuscola: perché non ridurre gli studenti per classe e attuare uno dei caposaldi della riforma pensata per rendere pienamente degna l’autonomia scolastica? Come si può pensare di attuare percorsi formativi individuali, tagliati su misura per ogni studente per seguire più da vicino il percorso di apprendimento del singolo inviando circolari – che non avrebbero più senso in senso alla legge sull’autonomia scolastica – che invitano a non sendere al di sotto di venti, ventidue studenti per classe? Potrebbe mai un’insegnante della primaria, che è il fiore all’occhiello in Europa per qualità oggi – fino al 2007 – tenere a bada ben ventotto alunni, pensando nel frattempo a come trasmettere i contenuti scolastici dovuti? E come ne uscirebbe dopo due o tre anni se fosse coinvolta, come mestro unico, anche nel tempo pieno?

Marettimo (TP)
Marettimo (TP)

Ora, accanto alle difficoltà insite nel mestiere di insegnante – mestiere e non missione, se l’obiettivo principale è la riduzione della spesa – si annovera anche quella di rifiutare i posti messi a disposizione dall’USP. Nella notizia Ansa, riportata sopra, la cattedra della scuola primaria di Marettimo, una delle isole Egadi che si trovano proprio di fronte la città di Trapani, rimane vuota: uno dei tanti casi che, purtroppo, succedono nel mondo della sQuola.
Una domanda classica sorge spontanea: forse chi si era iscritto alla graduatoria ad esaurimento della provincia di Trapani non sapeva della presenza di scuole sulle isole Egadi? Al pari di chi manda il proprio curriculum in una della tante aziende per ottenere un posto di lavoro e poi, una volta chiamato, si sente in diritto di rispondere anche <<No, grazie!>>?
Qualche anno addietro esisteva un premio per la sede disagiata: il punteggio doppio per chi si trovava a insegnare nelle comunità montane o simili. E, i docenti più agguerriti che cosa ne hanno fatto: dopo 4 anni avevano otto punti anziché quattro dei docenti che non insegnavano in una sede disagiata, ma erano in città; magari, questi ultimi non erano tra i primi nella graduatoria, ma avevano un posto – che sicuramente avrebbero perduto qualche anno più tardi perché dalle sedi disagiate, risalendo la graduatoria più in fretta, si trovavano nella condizione di poter scegliere per primi…
Esistono tante tipologie di sedi scolastiche nelle comunità montane, più vicine e più lontane: il doppio punteggio non ne faceva distinzione. Si capisce che cosa debba significare prendere il traghetto ogni giorno per andare da Trapani a Marettimo e ritorno; una sbirciatina sul sito UsticaLines e ci si rende conto che:

  • prima partenza ore 9:20 e arrivo, con trasbordo a Favignana, alle 10:30 fino al 30 settembre (con giustifica dei genitori del docente a motivazione del ritardo…);
  • prima partenza ore 12:20 e arrivo, senza trasbordo, alle 13:25, dal 1 ottobre (oops, la campanella è suonata…);
  • ritorno 15:30 con arrivo a Trapani alle 16:20 fino al 30 settembre;
  • ritorno (unica corsa giornaliera!) alle 13:30 (oops, non sarà possibile soffermarsi con gli alunni…) con arrivo a Trapani alle 14:25, dal 1 ottobre.

Tutto per la modica cifra di euro 11 (diconsi undici) a tratta.

Il porto di Marettimo.

Il porto di Marettimo.

Ben diverso, si fa per dire, la situazione con la Siremar:

  • partenza ore 8:15 da Trapani e arrivo alle 9:15, con la solita giustifica giornaliera dai genitori dei docenti;
  • ritorno ore 16:05 con arrivo a Trapani alle 17:20,

alla modica cifra di euro 16,50+1,50 (i diritti portuali, altra bella invenzione di tasse indirette…) a tratta. Un pò di conti per capire che occorrono solo 18*2(a.r.)*6(giorni/settimana)*4(settimane/mese), in bassa stagione (eh sì, perché insegnare dal 1 giugno al 30 settembre significa essere in vacanza!). Solo 864 euro! meglio fare un abbonamento, no?
A proposito, sull’isola di Marettimo c’è solo il paesino Marettimo (700 abitanti) e basta. Tanto vale affittarsi un bilocale arrredato (che non vi daranno, per ovvie ragioni dettate dal turismo, dal 1 guigno al 30 settembre), che va da euro 350, in inverno, a 550, da aprile fino a fine giugno (scappando in luglio e agosto), e rimanere sull’isola nei giorni feriali, per riabbracciare, finalmente, la famiglia il sabato dalle 10:25 e la domenica fino alle 16:15!

Cittadina sul lago di Como, comunità montana Alto Lario

Cittadina sul lago di Como, comunità montana Alto Lario

La comunità montana Alto Lario: certo, se capitasse di andare a Gravedona (quasi 2700 abitanti), anziché a Dosso del Liro, non sarebbe male. Naturalmente, se si abitasse a Como, la difficoltà di raggiungere il paesino rimarrebbe, 55 chilometri da Como o da Lecco per un’ora e mezzo di viaggio, anche con il traghetto da Como a Gravedona. Ma da Trapani a Marettimo non si può andare in automobile!

…il doppio punteggio assomiglia, quindi, all’attuale sostegno, che negli ultimi anno ha avuto un boom di adesioni: perché? perché meno docenti in graduatoria -> più facile entrare a lavorare per un anno intero -> dopo cinque anni si può fare domanda per entrare nelle graduatorie “normali”, avendo anche accumulato più punti di coloro che “normali” si erano dovuti accontentare di supplenze brevi. Ma nel sostegno non aderiscono coloro che si sentono votati a interagire con gli studenti bisognosi di attenzioni particolari? E questa missione sparisce dopo appena cinque anni?

Facile a parlarne, vero? Ma aumentate lo stipendio del 50%, NON IL PUNTEGGIO in graduatoria, a chi va a insegnare in posti disagiati! E si rimborsino le spese di alloggio e di viaggio!
L’insegnare/l’educare/il formare rimangono inalterati – guai se non fosse così – nella sede a 10 metri da casa così come nella sede a 2 ore da casa: il punteggio deve rimanere uguale; il disagio è solo nella logistica: indi, vanno dati incentivi puramente economici.

A Marettimo peccato che la scuola finisce ai primi di giugno; perché è proprio l’estate il tempo migliore che l’insegnante non riesce a sfruttare.

Il nesso con l’uso delle nuove tecnologie per la didattica c’è: la metarmorfosi delle finalità pensate in origine modifica, abbassandone il senso dovuto, le nuove tecnologie per la didattica in le nuove tecnologie della didattica, assicurando un fardello ancora più pesante agli studenti, che, invece di essere seguiti, si trovano a seguire. Lo sforzo del docente si tramuta, improvvisamente, in una facilitazione del proprio modo di presentarsi agli studenti.
Alla base del rifiuto delle cattedre, o spezzoni di queste, vi sono anche altri calcoli da parte dei docenti, sempre più interessati a sorpassarsi in graduatoria o a prendere i posti reputati migliori. Il fax spedito all’attenzione del Ministro dell’Istruzione chiarisce meglio la situazione di chi, sulla base di calcoli senza l’oste e ignaro delle ultime modifiche, introdotte per far fronte al dilagare di rifiuti alle cattedre proposte dall’USP o dai dirigenti scolastici, ptretende di accaparrarsi una cattedra intera al posto di spezzoni di cattedre a 10 o 14 ore.

La pazzia di rifiutare dei posti di lavoro, assodata la più totale trasparenza della effettiva disponibilità dei posti vacanti – da cui si è lontani e la cui assenza genera, a sua volta, l’assegnazione poco ortodossa nel rispetto della graduatoria – va estirpata, congelando la chiamata dalle G.E. e dalle G.I. per alameno un paio di slot del riaggiornamento delle graduatorie.
Esempio: il rifiuto alla chiamata dell’a.s. 2008/2009 rimette in gioco a partire dall’a.s. 2010/2011; il rifiuto alla chiamata del 2007/2008 sempre dall’a.s. 2010/2011.

Pubblicato in: Decreto Legge 1 settembre 2008, dl 137/2008, Graduatorie esaurimento, legge 137/2008, Retribuzione insegnanti, Rifiutare lavoro, Scuola pubblica, Sedi scolastiche disagiate | Lascia un commento »

 
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