La sQuola, con la Q maiuscola

La qualità totale della sCuola si riflette nel domani dei ragazzi

Archivio per la categoria ‘Voto in condotta’

Poca fiducia nella ragionevolezza dei docenti.

Pubblicato da lasquola su venerdì 13 marzo 2009

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» 2009-03-13 15:28
Ammonizione prima del 5 in condotta
Gelmini, criteri condotta contro strumentalizzazioni
(ANSA) – ROMA, 13 MAR – Prima del 5 in condotta, lo studente deve aver gia’ preso una sanzione disciplinare: una sorta di ammonizione, come un ‘cartellino giallo’. Lo prevede il regolamento sulla valutazione dei voti in tutte le materie e i nuovi criteri di attribuzione del voto in condotta approvato oggi dal Consiglio dei Ministri. ‘Dopo di che, se i comportamenti gravi persistono, scatta il 5′, ha spiegato il ministro Gelmini precisando che il regolamento punta a evitare ‘strumentalizzazioni’ del voto in condotta.

Ci volevano criteri approvato dal Consiglio dei Ministri per dare le raccomandazioni ai docenti su come comportarsi per assegnare il 5 in condotta agli studenti! Che cosa pensano che può succedere: <<Studia, altrimenti ti metto 5 in condotta!>>? Oppure che non ci sia prima una discussione in Consiglio di Classe sulla condotta di un particolare studente?

Invece, deve scattare la procedura di recupero dello studente che sta viaggiando verso il 5 in condotta. Non intervenire sulle cause che creano comportamenti gravi da parte dello studente in ambito scolastico o contro i docenti o contro altri studenti o contro le strutture scolastiche, significa lasciare a sé lo studente ribelle e incrementare la dispersione scolastica. Semmai, occorre affiancare allo studente personale adeguatamente preparato, come quelli abilitati nel sostegno a studenti con particolari bisogni, e cercare di rimuovere le cause per recuperare lo studente; come si possono seguire da vicino gli studenti e applicare diversi percorsi didattici, come suggerisce la pedagogia moderna, se si emanano, per soli scopi di una fantomatica riduzione degli sprechi, circolari, che in tempo di autonomia scolastica non hanno più alcun senso, che obbligano le scuole a tenere venti o più ragazzi per classe?

L’istruzione, ovvero l’incremento di bagaglio culturale e conoscitivo delle persone, deve svincolarsi al più presto dal valore legale del diploma ottenuto con l’esame di Stato.

Il diploma non deve essere legato al sei politico per poter essere emesso.

Il diploma deve fornire una misura reale di ciò che lo studente ha appreso nel periodo previsto dalla scuola in un certo indirizzo di studi: per esempio, nel diploma di perito tecnico si potrà avere una netta insufficienza nella lingua inglese, un 40 su 100, ma un 70 su 100 per matematica, un 65 su 100 per italiano, un 90 su 100 per elettronica, un 100 su 100 per educazione fisica; la conseguenza è che l’azienda presso cui lo studente si presenterà si mostrerà molto interessata a riguardo delle capacità e abilità tecniche dello studente diplomato e si attuerà per far seguire corsi di lingua inglese al proprio dipendente.

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5 in condotta, note sul registro, sospensioni: erronea educazione dei ragazzi

Pubblicato da lasquola su mercoledì 3 settembre 2008

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» 2008-08-27 14:13
Scuola: Gelmini, dl su condotta
Potenziare educazione civica; no a ‘tetto’ stranieri in classe
(ANSA) – RIMINI, 27 AGO – Il Consiglio dei ministri esaminera’ domani un decreto sulla introduzione del voto di condotta, annuncia il ministro dell’Istruzione. Il provvedimento, spiega Maria Stella Gelmini, conterra’ anche il potenziamento dell’insegnamento dell’educazione civica. Il ministro dice no a limitare il numero di studenti stranieri per classe richiesto da alcuni esponenti del centrodestra e della Lega: ‘La scuola puo’ e deve essere l’istituzione che piu’ favorisca l’integrazione’.

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L’Istruzione non va sottoposta ad azioni di consuntivo!

Pubblicato da lasquola su martedì 2 settembre 2008

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» 2008-09-08 10:14
Scuola, al via lezioni in Lombardia
Apertura anno scolastico con il ministro dell’Istruzione Gelmini
(ANSA) – SEGRATE, 8 SET – Al via in Lombardia le lezioni nei 1.305 istituti scolastici. Il ministro Gelmini presente al comprensivo statale Schweitzer di Segrate.E’ stata accolta dagli alunni: quelli di prima in divisa, dalla seconda in poi con il grembiulino bianco. Intervenendo in una trasmissione Gelmini ha detto: ‘Abbiamo approvato una Finanziaria che prevede risparmi ingenti nella scuola intorno ai 7 miliardi di euro e il 30% dei risparmi che realizzeremo con la Finanziaria verranno reinvestiti nella scuola.

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» 2008-09-04 15:31
Scuola: Gelmini, piu’ tempo pieno
Possibile con il maestro unico, non toccati insegnanti sostegno
(ANSA) – ROMA, 4 SET – ‘Non verra’ meno il tempo pieno, anzi riusciremo ad aumentare lo spazio ad esso riservato’, afferma il ministro dell’Istruzione Gelmini.’Il governo si rende conto – spiega – che nelle famiglie ci sono difficolta’ economiche e che la maggior parte delle mamme lavora’. Con l’introduzione del maestro unico ‘non solo manterremo il tempo pieno ma riusciremo a migliorare il servizio estendendolo a un numero maggiore di classi’.Il governo non ha ridotto gli insegnanti di sostegno ne’ intende farlo.

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» 2008-09-02 20:06
Gelmini, maestro unico solo in prima
Ministro Istruzione, a partire dall’anno scolastico 2009- 2010
Notizia Ansa

Notizia Ansa

(ANSA) – ROMA, 2 SET – Il ritorno del maestro unico ‘sara’ introdotto dall’anno scolastico 2009-2010 solo nella prima classe’, ha detto il ministro dell’Istruzione. ‘Aver messo tre insegnanti -dice Mariastella Gelmini- mi sembra illogico visto che il numero dei bambini in classe e’ diminuito per il calo delle nascite. Una scuola che attualmente ha circa 1,3 mln di dipendenti e’ una scuola che non ha futuro perche’ spende il 97% del bilancio in stipendi, una spesa ‘ingessata’ che non consente al settore di rinnovarsi’.

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La seguente notizia Ansa,

» 2008-09-02 16:02
Scuola: in GU decreto con le novita’
Ass. italiana Editori, leggiamo provvedimento con raccapriccio
Notizia Ansa

Notizia Ansa

(ANSA) – ROMA, 2 SET – E’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale oggi in edicola il decreto legge sulla scuola approvato dal Cdm il 28/8 con le novita’ adottate. Tra queste il blocco delle adozioni dei libri,il ritorno del voto in condotta, il ritorno del maestro unico(di cui non e’ specificata la data d’introduzione).’Leggiamo con raccapriccio’ l’art.5 del dl sulla scuola:questa la reazione del presidente del Gruppo Editoria scolastica dell’Ass. Italiana Editori (Aie) Enrico Greco sulla parte riguardante i testi.

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ci preannuncia che il decreto è arrivato. Si legge:

Fonte.
Riforme: Decreto Legge 1 settembre 2008, n. 137

02 settembre 2008
Disposizioni urgenti in materia di istruzione e universita’. (GU n. 204 del 1-9-2008 )
testo in vigore dal: 1-9-2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di attivare percorsi di istruzione di insegnamenti relativi alla cultura della legalita’ ed al rispetto dei principi costituzionali, disciplinare le attivita’ connesse alla valutazione complessiva del comportamento degli studenti nell’ambito della comunita’ scolastica, reintrodurre la valutazione con voto numerico del rendimento scolastico degli studenti, adeguare la normativa regolamentare all’introduzione
dell’insegnante unico nella scuola primaria, prolungare i tempi di utilizzazione dei libri di testo adottati, ripristinare il valore abilitante dell’esame finale del corso di laurea in scienze della formazione primaria e semplificare e razionalizzare le procedure di accesso alle scuole di specializzazione medica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

E m a n a

il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Cittadinanza e Costituzione
1. A decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell’infanzia.
2. All’attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.
Valutazione del comportamento degli studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attivita’ ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e’ espressa in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. Ferma l’applicazione della presente disposizione dall’inizio
dell’anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravita’ del comportamento al voto insufficiente, nonche’ eventuali modalita’ applicative del presente articolo.

Art. 3.
Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e’ espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.
2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e’ espressa in decimi.
3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
4. L’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e’ abrogato e all’articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;
b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite
le seguenti: «, espressa in decimi,»;
c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;
d) l’applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5;
e) e’ altresi’ abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l’attribuzione di voto numerico espresso in decimi.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalita’ applicative del presente
articolo.

Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria
1. Nell’ambito degli obiettivi di contenimento di cui all’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 e’ ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali.
Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una piu’ ampia articolazione del tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all’articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

Art. 5.
Adozione dei libri di testo
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l’editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l’adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinche’ le delibere del collegio dei docenti
concernenti l’adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 6.
Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria
1. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attivita’ di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all’insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l’esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.
Sostituzione dell’articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. Il comma 433 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ sostituito dal seguente:
«433. Al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l’abilitazione per l’esercizio dell’attivita’ professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attivita’ didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».

Art. 8.
Norme finali
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 1° settembre 2008

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano

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Durata degli studi

Pubblicato da lasquola su domenica 31 agosto 2008

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» 2008-08-31 19:11
Lombardi per primi sui banchi
Quasi 9 milioni alunni tra statali e private, 600 mila stranieri
(ANSA) – ROMA, 31 AGO – Prima campanella in Lombardia, che ha anche l’anno scolastico piu’ lungo, l’8 settembre, l’ultima in Sicilia, il 17 settembre. Gli studenti lombardi termineranno le lezioni il 16 giugno contro il 6 giugno di Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna. Saranno quasi 9 milioni gli alunni in Italia, tra cui gli stranieri dovrebbero essere 600 mila. Undici le festivita’ previste nel corso dell’anno scolastico: si comincia con il primo novembre. Maturita’ al via il 25 giugno.

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» 2008-08-23 23:01
Gelmini, scuola inizia troppo presto
‘Si puo’ posticipare avvio a dopo la seconda meta’ del mese’
(ANSA)- CORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO), 24 AGO -’Iniziare l’anno scolastico l’8 settembre e’ presto’. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini. ‘Siamo un paese turistico e settembre – ha detto il ministro chiudendo un dibattito – e’ un bel mese. Si puo’ posticipare dopo la seconda meta’ di settembre’. Per Gelmini non deve esistere contrapposizione tra scuola statale e privata. ‘Ci sono famiglie che non possono permettersi la privata. Per questo lavoriamo per migliorare la pubblica’.

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Voti, giudizi: la qualità non cambia

Pubblicato da lasquola su venerdì 29 agosto 2008

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» 2008-08-28 14:25
Gelmini, tornano i voti in pagella
Approvato dl, un cinque in condotta comportera’ bocciatura
(ANSA) – ROMA, 28 AGO – Tornano i voti in pagella, mentre un 5 in condotta comportera’ la bocciatura. Sono due delle novita’ del dl sulla scuola approvato in Cdm. ‘Crediamo che alla scuola serva chiarezza – ha detto il ministro dell’Istruzione, Gelmini dopo la seduta -. Ci sara’ un ritorno dei voti accompagnati dai giudizi. Il 5 in condotta comportera’ la bocciatura’. Il decreto comprende novita’ in materia di educazione civica e stradale. Si sta valutando anche un ritorno al maestro unico alle elementari.

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