| » 2008-11-08 17:03 |
| Scuola: Vendola, no a maestro unico |
| Iniziativa andra’ avanti con ricorso a Corte Costituzionale |
| (ANSA) – NAPOLI, 8 NOV – Il varo di norme ‘anti maestro unico’ e’ stato annunciato dal presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, a Castel Volturno. Intervenendo agli Stati regionali della Scuola del Sud, Vendola ha proposto di redarre assieme ad altre regioni una normativa che impedisca questo tipo di restringimento e regressione. Un’iniziativa che andra’ avanti insieme con il ricorso alla Corte Costituzionale, che diverse Regioni stanno gia’ preparando. |
Che la protesta per la velocità di approvazione di un decreto in un ambito come quello scolastico non di urgenza sia legittima, non ci piove.
Che la protesta sia una realtà ove possa nascere una proposta alternativa, per instaurare un dialogo che porti a cooperare insieme, e costruttiva, che porti, dunque, anche a costruire il domani basato sul più ampio consenso dei cittadini che lo esercitano tramite il Parlamento, è altresì benvenuta.
Che la protesta renda ciechi per ignorare, deplorevole quanto sia, il contenuto dell’art. 3 del decreto legge n.154/2008, forse non è la migliore iniziativa da portare avanti.
Il decreto in questione dice:
Decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154
“Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2008
Art. 1.
Disposizioni in materia di attuazione dei piani di rientro dai deficit sanitari
omissis
Art. 2.
Disposizioni di salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali
omissis
Art. 3.
Definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali
1. All’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 6 e’ inserito il seguente:
«6-bis. I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente comma, già a decorrere dall’anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un commissario ad acta. Gli eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti locali.».
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