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I concorsi in università: materia urgente.

Pubblicato da lasquola su lunedì 10 novembre 2008

Fonte.

» 2008-11-10 23:23
Universita’: Napolitano firma dl
Adesso sara’ pubblicato su Gazzetta Ufficiale
(ANSA) – ROMA, 10 NOV – Il decreto legge ‘tecnico’ sull’Universita’ e’ stato firmato in serata dal presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Il decreto legge era stato inviato da Palazzo Chigi al Quirinale nel pomeriggio.Ora sara’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.In particolare, il decreto interviene sui concorsi per professori e ricercatori.Sono 1.800 per 3.700 idoneita’ da professore e 320 posti da ricercatore.I concorsi, ha assicurato il ministro Gelmini, non saranno posticipati di molto.

Penna a sfera o stilografica?

Ad ogni modo, per completezza segue il testo.


Legislatura 16º – Disegno di legge N. 1197

Decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2008.

Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità ed urgenza di dettare norme che dispongono una distribuzione delle risorse stanziate per l’anno 2008 per la qualità del sistema universitario, tenendo conto dei risultati dei processi formativi e delle attività di ricerca scientifica, nonché della efficacia ed efficienza delle sedi didattiche;
Ritenuta la necessità ed urgenza di disciplinare, in attesa del riordino organico dei criteri di reclutamento dei professori universitari, le procedure relative ai concorsi di imminente espletamento, secondo criteri di trasparenza, imparzialità e di valorizzazione del merito;
Ritenuta la necessità ed urgenza di assicurare immediate risorse aggiuntive per garantire l’esercizio del diritto allo studio, in attuazione dell’articolo 34 della Costituzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca)

1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascuno anno, hanno superato il limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all’indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all’assunzione di personale.

2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui all’articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il primo periodo del comma 13, dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all’assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per una quota non superiore al 10 per cento all’assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all’articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.».
Conseguentemente, l’autorizzazione legislativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è integrata di euro 24 milioni per l’anno 2009, di euro 71 milioni per l’anno 2010, di euro 118 milioni per l’anno 2011 ed euro 141 milioni a decorrere dall’anno 2012.
4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L’elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all’università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.
5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all’articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e all’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L’elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all’università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.
6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.
8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresì, alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi di effetto le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.
9. All’articolo 74, comma 1, lettera
c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,».

Articolo 2.

(Misure per la qualità del sistema universitario)

1. A decorrere dall’anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l’incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all’articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione:

a) la qualità dell’offerta formativa e i risultati dei processi formativi;

b) la qualità della ricerca scientifica;
c) la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle sedi didattiche.

2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 dicembre 2008, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

Articolo 3.

(Disposizioni per il diritto allo studio universitario
dei capaci e dei meritevoli)

1. Al fine di favorire la mobilità degli studenti garantendo l’esercizio del diritto allo studio, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di 65 milioni di euro per l’anno 2009.

2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrativo di cui all’articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è incrementato per l’anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.
3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito del programma di competenza dello stesso Ministero.

Articolo 4.

(Norma di copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l’anno 2009, a 71 milioni di euro per l’anno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell’elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell’articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle connesse all’istruzione ed all’università.

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 2008.

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Misure di efficienza nell’università: il tempo impiegato per laurearsi?

Pubblicato da lasquola su domenica 9 novembre 2008

Fonte.

» 2008-11-09 15:14
Universita’: fuoricorso, piu’ rigore
Allo stidio del ministero incentivi per chi laurea in tempi
Notizia Ansa

Notizia Ansa

(ANSA) – ROMA, 9 NOV – Allo studio del ministero dell’Universita’ incentivi a chi si laurea negli anni previsti, o limitando al minimo il periodo fuori corso. Non solo tagli, piu’ efficienza e nuove regole per i concorsi, quindi, nella riforma degli atenei ma anche una sferzata ai ‘bamboccioni’, con norme piu’ rigide per chi passa troppo tempo nelle facolta’ senza arrivare alla laurea.


Esistono università che suddividono l’anno accademico in tre tronconi temporali, a iniziare già dal primo anno; gli studenti appena diplomati, dunque, abituati a tutto un altri tipo di metodo di studio si trovano forzatamente coinvolti in una corsa, sia nel seguire le materie sia nel sostenere gli esami nel brevissimo tempo a loro disposizione.
I diplomati si trovano a seguire una decina di materie in tutto, suddivise in un primo troncone da ottobre a inizio dicembre, in un secondo da gennaio a inizio marzo e un terzo da metà aprile a fine giugno, con ogni materia avente una durata di circa 60 ore al massimo.
Gli esami si sostengono a fine corso con una prova scritta seguita da una prova orale; nel giro di poco più di un mese dovranno sostenere i tre esami per un totale di sei prove per ogni sessione, che sono tre all’anno: questo se supereranno positivamente gli esami. Gli appelli sono due per ogni materia a sessione (le sovrapposizioni delle date dei singoli esami è all’ordine del giorno, n.d.r.), per cui per ogni prova di esame negativa si sommano altre due prove, la scritta seguita dall’orale. E’ facile intuire quanto sia deleterio questo tipo di approccio allo studio universitario, con conseguente abbassamento della media dei voti e qualità dell’apprendimento; quest’ultimo è praticamente inesistente e indirizzato al mero superamento degli esami di profitto. Inutile far osservare quanto sia ridotto il tempo per approfondire gli argomenti appresi a lezione, per cui tutti gli sforzi si riducono a superare gli esami. E non si può fare gli schizzinosi sul voto conseguito: se vale la relazione tra voto e bravura nella materia certamente non si può che prendere atto dell’ impossibilità di raggiungere l’eccellenza ripetendo l’esame, in maniera da capire che cosa non ha funzionato durante la preparazione dell’esame; il voto va preso, non lo si può rifiutare; la coscienza che conseguire la laurea è importante a tutti i costi, poi, non fa che peggiorare la situazione.

Non è quindi possibile impostare, per il miglior apprendimento delle conoscenze che vengono riversate a fiumi durante le lezioni, il proprio metodo di studio: eh, sì proprio quello che contraddistingue uno studente da un altro, fermo restando l’obiettivo di conseguire la padronanza degli argomenti oggetto della qualifica universitaria. Proprio quello che differenzia l’ipermedialità dalla multimedialità, la prima a favore dell’allievo, la seconda a favore del docente, esclusivo gestore dei prodotti tecnologici per l’educazione. E’ proprio nella modalità comunicativa diversificata che si aiuta l’allievo (non più studente) a migliorare il proprio stile di apprendimento, o almeno a renderlo consapevole che ha un proprio stile di apprendimento: a chi è più consono il libro di testo, a chi la comunicazione visiva, a chi quella verbale, a chi l’operatività pratica senza la quale non riesce a mettersi in relazione e a dare un senso alle lezioni cosiddette frontali, importantissime, tra l’altro, per costruire il terreno, intriso di nozioni, su cui si muoveranno gli allievi. L’obiettivo da conseguire è l’apprendimento dell’allievo, più o meno lungo temporalmente, più o meno bisognoso di aiuti da parte dei docenti, di attrezzature ausiliarie; l’importante è che ciò che si trasmette arrivi all’allievo, non importa quanto ci mette o di che cosa ha bisogno per arrivarci. Ma quanto detto appare sconosciuto ai più che, nelle trasmissioni televisive, parlano della scuola come di una macchina per sfornare laureati, nel numero (non nell’eccellenza raggiunta) che occorre per avvicinarsi alla media europea

L’efficienza è, quindi, per il Ministero d’Istruzione una questione di tempi. Bravura è sinonimo di conseguire la laurea nel minor tempo.

Bamboccioni. Si sarà puniti se si passa troppo tempo negli atenei senza conseguire la laurea. Forse che non si possa istruirsi gratuitamente, relazionandosi con gli altri studenti frequentanti, con i professori a disposizione, cioè senza un pezzo di carta che attesti la mia preparazione?

Eppure non capisco.

Bamboccio s. m.
1 [f. -a] bambino grassoccio
2 (fig.) uomo sciocco, goffo, immaturo; anche, irresoluto, privo di carattere. ACCR. bamboccione
3 pupazzo, fantoccio fatto per lo più di cenci.

Incentivi a chi si laurea negli anni previsti. Ma chi ha previsto la durata degli studi? Semmai è stata prevista la durata degli insegnamenti, del tempo necessario a riversare agli allievi gli argomenti delle materie di quella facoltà in particolare: l’apprendimento è ben altra cosa! Non si si può mettere le mani sull’apprendimento, è parte di ognuno di noi e dipende solo da noi, da come utilizziamo il mondo circostante per acquisire le conoscenze che ci interessano, che ci intrigano di più. Sì, proprio il mondo circostante è la variabile che ci condiziona; se il mondo circostante non coopera dando la possibilità ad ognuno di esprimersi al meglio, ma impone, vorrà dire che funzionerà da filtro tagliando fuori tutti coloro che non saranno in sintonia con il mondo stesso.

Bravura s. f.
1 qualità di chi è bravo; valentia, abilità | pezzo di bravura, esecuzione musicale o, anche, esercizio, prova che denotano grande abilità
2 (non com.) bravata, spacconata.

C’è da sperare che la bravura è ottenere la laurea nel minor tempo possibile non dimostri di essere in realtà, una spacconata, del tipo <Io ci sono riuscito e tu no>; che il tempo impiegato, accanto al voto finale (che già di per sé è un’assurdità), non diventi titolo nei concorsi o discriminatorio nel mondo del lavoro.

Abilità s. f.
1 l’essere abile; capacità acquisita con l’esperienza, con l’esercizio; bravura: un violinista di straordinaria abilità; abilità a, nel

Per come ci esprimiamo, la bravura è legata all’abilità, capacità acquisita con l’esperienza: l’esperienza è in relazione diretta con il tempo, occorre tempo per farsi esperienza, se non altro almeno per collezionare vari esempi di una certa situazione che si ripete più volte nel tempo, così come lavora anche l’intelligenza artificiale. E’ diffuso dire avere esperienza per sottolineare che si ha più giudizio, che si hanno i capelli bianchi, ove gli errori, appunto, sono un indicatore del numero di tentativi eseguiti per tarare la propria competenza.

Esperienza ant. esperienzia o sperienza o sperienzia, s. f.
1 conoscenza pratica della vita o di una determinata sfera della realtà, acquistata con il tempo e l’esercizio

Incentivo a chi si laurea negli anni previsti. E’ la stessa modalità con cui si dà il premio di maggioranza, una castroneria che è l’anticamera dell’oligarchia e della sordità alla democrazia, spodestando il Parlamento nel legiferare. La stabilità politica, che esiste solo se la stabilità è un punto di minimo, da cui non ci si muove più se non grazie a un evento esterno forte.
Come dare l’incentivo? Sui voti, così da falsare la media dei voti all’esterno dell’ambito universitario? Oppure uno sconto sui tirocini? O sulle prove di esame da sostenere? Si spera non sul curriculum vitae et studiorum dell’allievo, come avveniva per le graduatorie USP per quei docenti che insegnavano in sedi disagiate? Un suggerimento meno incruento sulla preparazione dell’allievo è dal punto di vista economico: sgravi tangibili, non regalini di facciata o borse di studio da spendere obbligatoriamente in qualche altra università o azienda che sia, sulle tasse da pagare, o, meglio, gratificazioni economiche (si taglia indiscriminatamente ovunque per dare a pochi, quelli meritevoli, mah) da spendere senza nessun legame al mondo universitario, lasciando l’allievo libero di decidere (in grado, così, di pagare le tasse per l’anno seguente, anche se questo dovesse diventare un fuori corso…).
Oops, incentivo o gratificazioni, bonus o …

premio
Sinonimi/Contrari 1 (per un atto meritevole) Sin. ricompensa, riconoscimento, compenso, gratificazione, omaggio Contr. castigo, punizione
2 (in una competizione sportiva e sim.) Sin.trofeo
3 (letterario, cinematografico e sim.) Sin.concorso, gara; festival
4 (in concorsi e lotterie) Sin. vincita
5 (aziendale, di produttività) Sin. gratifica, gratificazione, rimunerazione, incentivo; bonus (spec. ai dirigenti) Contr. penalizzazione.

oops, al punto 5 si legge che sono termini attinenti al mondo aziendale, di produttività...che continua a ispirare tutti gli interventi sulla cosa pubblica. Il consiglio dei ministri potrà assomigliare a un consiglio di amministrazione aziendale, ma al di sopra c’è il Parlamento e l’interesse per tutti i cittadini.

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